+Articolo 5 2.

Articolo 5 2.

Se pertinente ai fini della gestione dei rischi o della gestione dei contratti, le entità finanziarie possono inserire, nel registro delle informazioni, informazioni supplementari nel formato più appropriato ai fini di tali informazioni supplementari.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito