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+Articolo 5 2. |
Articolo 5 2.Se pertinente ai fini della gestione dei rischi o della gestione dei contratti, le entità finanziarie possono inserire, nel registro delle informazioni, informazioni supplementari nel formato più appropriato ai fini di tali informazioni supplementari.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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