2. Salvo nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine supervisionino l'effettiva attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro ospitante supervisionino il rispetto, da parte degli stabilimenti ubicati nel territorio del loro Stato membro, dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.