+Articolo 46 2

Articolo 46 2

2.   Salvo nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine supervisionino l'effettiva attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro ospitante supervisionino il rispetto, da parte degli stabilimenti ubicati nel territorio del loro Stato membro, dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito