+Articolo 27 3.

Articolo 27 3.

Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito