+Articolo 50 3

Articolo 50 3

3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo riesamina e aggiorna la classificazione delle entità del gruppo e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all'anno. Essa inoltre riesamina e aggiorna la classificazione e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori dopo qualsiasi modifica sostanziale della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua attività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_CS -

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