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+Articolo 50 3 |
Articolo 50 33. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo riesamina e aggiorna la classificazione delle entità del gruppo e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all'anno. Essa inoltre riesamina e aggiorna la classificazione e l'elenco dei membri e dei potenziali osservatori dopo qualsiasi modifica sostanziale della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua attività. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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