1. Si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non metta a repentaglio la possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice laddove, secondo la valutazione a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, detta fornitura non riduca significativamente la fattibilità o la credibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione per l'entità erogatrice così come prevista dal piano di risoluzione.
La valutazione tiene conto, in particolare, dell'impatto della fornitura del sostegno finanziario:
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a)
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sul potenziale di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la risoluzione;
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b)
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sull'interconnessione dell'entità erogatrice con l'entità ricevente;
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c)
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sul rischio di contagio all'interno del gruppo;
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d)
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sulla maggiore complessità del gruppo dovuta alla fornitura del sostegno finanziario;
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e)
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sulla situazione di capitale e di liquidità dell'entità erogatrice.
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