+Articolo 36 1

Articolo 36 1

1.   Si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non metta a repentaglio la possibilità di risoluzione dell'entità erogatrice laddove, secondo la valutazione a norma degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE, detta fornitura non riduca significativamente la fattibilità o la credibilità dell'attuazione della strategia di risoluzione per l'entità erogatrice così come prevista dal piano di risoluzione.

La valutazione tiene conto, in particolare, dell'impatto della fornitura del sostegno finanziario:

a)

sul potenziale di assorbimento delle perdite all'interno del gruppo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la risoluzione;

b)

sull'interconnessione dell'entità erogatrice con l'entità ricevente;

c)

sul rischio di contagio all'interno del gruppo;

d)

sulla maggiore complessità del gruppo dovuta alla fornitura del sostegno finanziario;

e)

sulla situazione di capitale e di liquidità dell'entità erogatrice.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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