+Articolo 43 3
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Articolo 43 3
3. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, un'autorità di risoluzione stabilisce la non applicazione dell'obbligo di includere una clausola contrattuale in un accordo pertinente ove questa abbia accertato che il diritto del paese terzo in questione o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo prevede un procedimento amministrativo o giudiziario che:
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a)
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su richiesta dell'autorità di risoluzione o su iniziativa dell'autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo la cui legge disciplina la passività o lo strumento, consente a tale autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo debitamente autorizzata, entro un periodo di tempo che l'autorità di risoluzione ritiene non compromettere l'efficace applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione da parte di tale autorità, di compiere una delle seguenti azioni:
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i)
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riconoscere e dare attuazione all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;
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ii)
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sostenere, mediante l'applicazione dei relativi poteri, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;
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b)
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prevede che i motivi per i quali un'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese terzo può rifiutare di riconoscere o sostenere l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione a norma della lettera a) siano chiaramente indicati e siano limitati a uno o più dei seguenti casi eccezionali:
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i)
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laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria del paese terzo interessato;
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ii)
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laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole dei creditori del paese terzo, e in particolare dei depositanti ubicati e pagabili in tale paese terzo, rispetto a quello dei creditori e dei depositanti ubicati o pagabili nell'Unione con diritti analoghi a norma del diritto applicabile dell'Unione;
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iii)
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laddove il riconoscimento o il sostegno avrebbe sostanziali implicazioni finanziarie per il paese terzo interessato;
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iv)
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laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti contrari all'ordine pubblico del paese terzo interessato.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
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