+Articolo 43 3

Articolo 43 3

3.   Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, un'autorità di risoluzione stabilisce la non applicazione dell'obbligo di includere una clausola contrattuale in un accordo pertinente ove questa abbia accertato che il diritto del paese terzo in questione o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo prevede un procedimento amministrativo o giudiziario che:

a)

su richiesta dell'autorità di risoluzione o su iniziativa dell'autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo la cui legge disciplina la passività o lo strumento, consente a tale autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo debitamente autorizzata, entro un periodo di tempo che l'autorità di risoluzione ritiene non compromettere l'efficace applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione da parte di tale autorità, di compiere una delle seguenti azioni:

i)

riconoscere e dare attuazione all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;

ii)

sostenere, mediante l'applicazione dei relativi poteri, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione;

b)

prevede che i motivi per i quali un'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese terzo può rifiutare di riconoscere o sostenere l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione a norma della lettera a) siano chiaramente indicati e siano limitati a uno o più dei seguenti casi eccezionali:

i)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria del paese terzo interessato;

ii)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole dei creditori del paese terzo, e in particolare dei depositanti ubicati e pagabili in tale paese terzo, rispetto a quello dei creditori e dei depositanti ubicati o pagabili nell'Unione con diritti analoghi a norma del diritto applicabile dell'Unione;

iii)

laddove il riconoscimento o il sostegno avrebbe sostanziali implicazioni finanziarie per il paese terzo interessato;

iv)

laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti contrari all'ordine pubblico del paese terzo interessato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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