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+Articolo 50 4 |
Articolo 50 44. Nel valutare se istituire un collegio di risoluzione a norma dell'articolo 88, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta anche se tale altro gruppo o collegio operi a norma del presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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