+Articolo 52 2

Articolo 52 2

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione l'istituzione del collegio di risoluzione, le trasmette l'elenco dei suoi membri e osservatori e la informa di qualsiasi cambiamento intervenga in tale elenco.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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