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+Articolo 52 2 |
Articolo 52 22. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione l'istituzione del collegio di risoluzione, le trasmette l'elenco dei suoi membri e osservatori e la informa di qualsiasi cambiamento intervenga in tale elenco. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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