1. Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario della decisione congiunta in cui sono indicati i tempi di esecuzione delle varie fasi.
In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le eventuali riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.