+Articolo 77 1

Articolo 77 1

1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario della decisione congiunta in cui sono indicati i tempi di esecuzione delle varie fasi.

In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le eventuali riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA