(2) Se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione o una qualsiasi delle filiazioni del gruppo attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per le autorità di risoluzione tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.