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+Articolo 92 1 |
Articolo 92 1(1) L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica la decisione congiunta all'organo di amministrazione dell'impresa madre nell'Unione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, lettera g). L'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni in merito a tale comunicazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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