+Articolo 95 1

Articolo 95 1

(1)   In mancanza di una decisione congiunta, la decisione sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione con un documento contenente tutti i seguenti elementi:

a)

il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e i nomi delle altre entità della stessa giurisdizione alle quali si applica la decisione congiunta;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui è autorizzata l'impresa madre nell'Unione e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;

d)

la data della decisione;

e)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

f)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;

g)

i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;

h)

osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo;

i)

se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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