+Articolo 95 1
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Articolo 95 1
(1) In mancanza di una decisione congiunta, la decisione sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e di impresa madre adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione con un documento contenente tutti i seguenti elementi:
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a)
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il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
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b)
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il nome dell'impresa madre nell'Unione e i nomi delle altre entità della stessa giurisdizione alle quali si applica la decisione congiunta;
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c)
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i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione e, in particolare, i riferimenti ad eventuali criteri aggiuntivi previsti dallo Stato membro in cui è autorizzata l'impresa madre nell'Unione e utilizzati quale base per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
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d)
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la data della decisione;
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e)
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il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;
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f)
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il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello di impresa madre nell'Unione, salvo che siano state concesse esenzioni in conformità dell'articolo 45, paragrafo 11, e la scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove d'applicazione, unitamente a una motivazione adeguata per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a tale livello visti i criteri di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 6, lettere da a) a f), della direttiva 2014/59/UE;
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g)
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i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo;
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h)
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osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo;
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i)
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se la decisione che riguarda il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili prevede che questo sia parzialmente soddisfatto a livello consolidato o individuale per quanto concerne l'impresa madre nell'Unione attraverso strumenti di bail-in contrattuale, la decisione contiene anche informazioni dettagliate che dimostrino che per l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tali strumenti sono ammissibili come strumenti di bail-in contrattuale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 14, della direttiva 2014/59/UE.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_DA -
EULAW_DA
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