+Articolo 106 1

Articolo 106 1

1.   Le autorità di risoluzione che ricevono la decisione congiunta ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 5, e non sono in disaccordo con essa forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo una dichiarazione scritta del loro consenso, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, entro il termine stabilito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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