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+Articolo 106 1 |
Articolo 106 11. Le autorità di risoluzione che ricevono la decisione congiunta ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 5, e non sono in disaccordo con essa forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo una dichiarazione scritta del loro consenso, eventualmente avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici, entro il termine stabilito. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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