+Annual Framework Review and Audit Process

Annual Framework Review and Audit Process

The effectiveness of the risk management framework is monitored based on the risk exposure over time to critical or important business functions. Implement a reviewing and auditing process, with a minimum yearly review of the framework, triggered by major ICT incidents, regulator instructions, or major audit findings. 

The tasks of verifying compliance with ICT risk management requirements may be outsourced to intra-group or external undertakings. In case of such outsourcing, the financial entity remains fully responsible for the verification of compliance with the ICT risk management requirements.

1. Panoramica

Titolo Standard

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Regolamentazioni correlate

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Regolamentazioni correlate

Regolamentazioni
Fonte Regolamentazione
EULAW Articolo 6 1

1.   Nell’ambito del sistema di gestione globale del rischio, le entità finanziarie predispongono un quadro per la gestione dei rischi informatici solido, esaustivo e adeguatamente documentato, che consenta loro di affrontare i rischi informatici in maniera rapida, efficiente ed esaustiva, assicurando un elevato livello di resilienza operativa digitale.

EULAW Articolo 6 2

2.   Il quadro per la gestione dei rischi informatici comprende almeno strategie, politiche, procedure, protocolli e strumenti in materia di TIC necessari per proteggere debitamente e adeguatamente tutti i patrimoni informativi e i risorse TIC, compresi software, hardware e server, nonché tutte le pertinenti infrastrutture e componenti fisiche, quali i locali, i centri di elaborazione dati e le aree designate come sensibili, così da garantire che tutti i patrimoni informativi e i risorse TIC siano adeguatamente protetti contro i rischi, compresi i danneggiamenti e l’accesso o l’uso non autorizzati.

EULAW Articolo 6 3

3.   Conformemente al proprio quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie riducono al minimo l’impatto dei rischi informatici applicando strategie, politiche, procedure, protocolli e strumenti in materia di TIC adeguati. Forniscono alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni complete e aggiornate sui rischi informatici e sul proprio quadro per la gestione dei rischi informatici.

EULAW Articolo 6 4

4.   Le entità finanziarie diverse dalle microimprese attribuiscono la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici a una funzione di controllo, di cui assicurano un livello appropriato d’indipendenza per evitare conflitti d’interessi. Le entità finanziarie garantiscono un’opportuna separazione e indipendenza tra funzioni di gestione dei rischi informatici, funzioni di controllo e funzioni di audit interno, secondo il modello delle tre linee di difesa o secondo un modello interno di controllo e gestione del rischio.

EULAW Articolo 6 5

5.   Il quadro per la gestione dei rischi informatici è documentato e riesaminato almeno una volta all’anno, o periodicamente in caso di microimprese, nonché in occasione di gravi incidenti TIC e in seguito a indicazioni o conclusioni delle autorità di vigilanza formulate a seguito di pertinenti test di resilienza operativa digitale o di processi di audit. Il quadro è costantemente migliorato sulla base degli insegnamenti tratti dall’attuazione e dal monitoraggio. È presentata all’autorità competente, su sua richiesta, una relazione in merito al riesame del quadro per la gestione dei rischi informatici.

EULAW Articolo 6 7

7.   Sulla base delle conclusioni dell’audit interno in materia di TIC, le entità finanziarie istituiscono un procedimento formale per darvi seguito, comprendente regole per la verifica tempestiva delle risultanze critiche e l’adozione di rimedi.

EULAW Articolo 6 9

9.   Le entità finanziarie possono, nel contesto della strategia di resilienza operativa digitale di cui al paragrafo 8, definire una strategia olistica per le TIC a livello di gruppo o di entità, basata su una varietà di fornitori, che indichi le principali dipendenze da fornitori terzi di servizi TIC e che spieghi la logica sottesa alla ripartizione degli appalti tra i fornitori terzi di servizi TIC.

EULAW Articolo 6 10

10.   Le entità finanziarie possono, conformemente alla normativa settoriale dell’Unione e nazionale, esternalizzare a imprese interne o esterne al gruppo i compiti di verifica della conformità ai requisiti in materia di gestione dei rischi informatici. In caso di esternalizzazione, l’entità finanziaria rimane pienamente responsabile di verificare la conformità ai requisiti in materia di gestione dei rischi informatici.

EULAW Articolo 8 1

1.   Nell’ambito del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, le entità finanziarie identificano, classificano e documentano adeguatamente tutte le funzioni commerciali supportate dalle TIC, i ruoli e le responsabilità, i patrimoni informativi e le risorse TIC a supporto delle suddette funzioni, nonché i ruoli e le dipendenze rispettivi in materia di rischi informatici. Le entità finanziarie riesaminano, secondo necessità e almeno una volta all’anno, l’adeguatezza di tale classificazione e di altri documenti eventualmente pertinenti.

EULAW Articolo 9 1

1.   Allo scopo di proteggere adeguatamente i sistemi di TIC e nella prospettiva di organizzare misure di risposta, le entità finanziarie monitorano e controllano costantemente la sicurezza e il funzionamento dei sistemi e degli strumenti di TIC e riducono al minimo l’impatto dei rischi informatici sui sistemi di TIC adottando politiche, procedure e strumenti adeguati per la sicurezza delle TIC.

EULAW Articolo 9 4

4.   All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, le entità finanziarie:

a)

elaborano e documentano una politica di sicurezza dell’informazione che definisce le norme per tutelare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati, dei patrimoni informativi e delle risorse TIC, compresi quelli dei loro clienti, se del caso;

b)

seguendo un approccio basato sul rischio, realizzano una solida struttura di gestione della rete e delle infrastrutture impiegando tecniche, metodi e protocolli adeguati, che possono includere l’applicazione di meccanismi automatizzati, per isolare i patrimoni informativi colpiti in caso di attacchi informatici;

c)

attuano politiche che limitano l’accesso fisico o logico ai patrimoni informativi e alle risorse TIC unicamente a quanto è necessario per funzioni e attività legittime e approvate, e stabiliscono a tale scopo una serie di politiche, procedure e controlli concernenti i diritti di accesso e garantiscono una solida amministrazione degli stessi;

d)

attuano politiche e protocolli riguardanti robusti meccanismi di autenticazione, basati su norme pertinenti e sistemi di controllo dedicati, e misure di protezione delle chiavi crittografiche di cifratura dei dati sulla scorta dei risultati di processi approvati per la classificazione dei dati e la valutazione dei rischi informatici;

e)

attuano politiche, procedure e controlli documentati per la gestione delle modifiche delle TIC, comprese le modifiche apportate a componenti software, hardware e firmware, sistemi o parametri di sicurezza, che adottano un approccio basato sulla valutazione del rischio e sono parte integrante del processo complessivo di gestione delle modifiche dell’entità finanziaria, in modo che tutte le modifiche apportate ai sistemi di TIC siano registrate, testate, valutate, approvate, attuate e verificate in maniera controllata;

f)

si dotano di politiche documentate, idonee ed esaustive in materia di correzioni ed aggiornamenti.

Ai fini della lettera b) del primo comma, le entità finanziarie progettano l’infrastruttura di connessione di rete in modo che sia possibile isolarla o segmentarla istantaneamente, al fine di ridurre al minimo e prevenire il contagio, soprattutto per i processi finanziari interconnessi.

Ai fini della lettera e) del primo comma, il processo di gestione delle modifiche delle TIC è approvato da linee di gestione adeguate e comprende protocolli specifici in essere.

EULAW Articolo 11 1

1.   All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e in base ai requisiti di identificazione stabiliti all’articolo 8, le entità finanziarie predispongono una politica di continuità operativa delle TIC esaustiva, la quale può essere adottata come una politica specifica dedicata che costituisce parte integrante della politica generale di continuità operativa dell’entità finanziaria.

EULAW Articolo 11 3

3.   All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, le entità finanziarie attuano i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC associati; per le entità finanziarie diverse dalle microimprese tali piani sono soggetti a un audit interno indipendente.

EULAW Articolo 11 6

6.   All’interno della gestione complessiva dei rischi informatici, le entità finanziarie:

a)

testano i piani di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC in relazione ai sistemi di TIC a supporto di tutte le funzioni almeno una volta all’anno nonché in caso di modifiche di rilievo ai sistemi di TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti;

b)

testano i piani di comunicazione delle crisi istituiti in conformità dell’articolo 14.

Ai fini del primo comma, lettera a), le entità finanziarie diverse dalle microimprese inseriscono nei piani dei test scenari di attacchi informatici e del passaggio tra le infrastrutture delle TIC primarie e la capacità ridondante, i backup e le attrezzature ridondanti necessarie per soddisfare gli obblighi di cui all’articolo 12.

Le entità finanziarie riesaminano periodicamente la politica di continuità operativa delle TIC e i piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, tenendo conto dei risultati dei test svolti in conformità del primo comma e delle raccomandazioni formulate sulla base dei controlli di audit o degli esami di vigilanza.

EULAW Articolo 12 1

1.   Al fine di assicurare che i sistemi e i dati di TIC siano ripristinati riducendo al minimo il periodo di inattività e limitando la perturbazione e le perdite, all’interno del proprio quadro per la gestione dei rischi informatici le entità finanziarie elaborano e documentano:

a)

le politiche e procedure di backup che precisano il perimetro dei dati soggetti a backup e la frequenza minima del backup, in base alla criticità delle informazioni o al livello di riservatezza dei dati;

b)

le procedure e i metodi di ripristino e recupero.

EULAW Articolo 12 2

2.   Le entità finanziarie si dotano di sistemi di backup che possono essere attivati conformemente alle politiche e alle procedure di backup, come pure alle procedure e ai metodi di ripristino e recupero. L’attivazione dei sistemi di backup non mette a repentaglio la sicurezza dei sistemi informatici e di rete né, la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati. I test delle procedure di backup e di ripristino nonché delle procedure e dei metodi di recupero sono effettuati periodicamente.

EULAW Articolo 12 3

3.   Nel ripristino dei dati di backup effettuato utilizzando i propri sistemi, le entità finanziarie impiegano sistemi di TIC che sono fisicamente e logicamente segregati dal sistema di TIC sorgente. I sistemi di TIC sono protetti in maniera sicura da qualsiasi accesso non autorizzato o corruzione delle TIC e consentono il tempestivo ripristino dei servizi attraverso il backup dei dati e dei sistemi ove necessario.

Per le controparti centrali, i piani di ripristino consentono il ripristino di tutte le operazioni in corso al momento della perturbazione, così da permettere alla controparte centrale di continuare a operare con certezza e di completare la liquidazione alla data programmata.

I fornitori di servizi di comunicazione dati mantengono inoltre risorse adeguate e dispongono di attrezzature di back-up e ripristino per offrire e mantenere in ogni momento i loro servizi.

EULAW Articolo 13 3

3.   Gli insegnamenti tratti dai test sulla resilienza operativa digitale effettuati in conformità degli articoli 26 e 27 e da incidenti connessi alle TIC realmente avvenuti, in particolare attacchi informatici, insieme alle difficoltà riscontrate al momento dell’attivazione dei piani di continuità operativa delle TIC e dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, nonché le informazioni pertinenti scambiate con le controparti e valutate nel corso degli esami di vigilanza sono debitamente e costantemente integrati nel processo di valutazione dei rischi informatici. Tali risultanze costituiscono la base per opportune revisioni delle relative componenti del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

EULAW Articolo 13 5

5.   Il personale addetto alle TIC di grado più elevato comunica almeno una volta all’anno all’organo di gestione le risultanze di cui al paragrafo 3 e formula raccomandazioni.

EULAW Articolo 13 7

7.   Le entità finanziarie diverse dalle microimprese monitorano costantemente i pertinenti sviluppi tecnologici, anche al fine di comprendere i possibili effetti dell’impiego di tali nuove tecnologie sui requisiti in materia di sicurezza delle TIC e sulla resilienza operativa digitale. Si tengono aggiornate sui più recenti processi di gestione dei rischi informatici, in modo da contrastare efficacemente le forme nuove o già esistenti di attacchi informatici.

EULAW Articolo 14 2

2.   All’interno del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie attuano politiche di comunicazione per il personale interno e per i portatori di interessi esterni. Le politiche di comunicazione per il personale tengono conto dell’esigenza di operare un distinguo tra il personale coinvolto nella gestione dei rischi informatici, in particolare il personale responsabile della risposta e del ripristino, e il personale che è necessario informare.

EULAW Articolo 24 1

1.   Allo scopo di valutare la preparazione alla gestione degli incidenti connessi alle TIC, di identificare punti deboli, carenze e lacune della resilienza operativa digitale e di attuare tempestivamente misure correttive, le entità finanziarie diverse dalle microimprese, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, stabiliscono, mantengono e riesaminano un programma di test di resilienza operativa digitale solido ed esaustivo quale parte integrante del quadro per la gestione dei rischi informatici di cui all’articolo 6.

EULAW Articolo 28 2

2.   Nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici TIC, le entità finanziarie diverse dalle entità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e dalle microimprese adottano e riesaminano periodicamente una strategia per i rischi informatici derivanti da terzi, tenendo conto della strategia basata su una varietà di fornitori di cui all’articolo 6, paragrafo 9, ove applicabile. Tale strategia comprende una politica per l’utilizzo dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi e si applica su base individuale e, se del caso, su base subconsolidata e consolidata. Sulla base di una valutazione del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria e della portata e della complessità dei servizi operativi, l’organo di gestione riesamina periodicamente i rischi individuati in relazione agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.

EULAW Articolo 28 3

3.   Nel contesto del quadro per la gestione dei rischi informatici, le entità finanziarie mantengono e aggiornano a livello di entità, e su base subconsolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC prestati da fornitori terzi.

Gli accordi contrattuali di cui al primo comma sono opportunamente documentati, distinguendo quelli che si riferiscono a servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti dagli altri.

Le entità finanziarie comunicano almeno una volta all’anno alle autorità competenti il numero di nuovi accordi per l’utilizzo di servizi TIC, le categorie di fornitori terzi di servizi TIC, il tipo di accordi contrattuali e le funzioni e i servizi TIC forniti.

Su richiesta, le entità finanziarie mettono a disposizione dell’autorità competente il registro delle informazioni completo o, a seconda della richiesta, determinate sezioni del registro insieme alle informazioni giudicate necessarie per consentire l’efficace vigilanza sull’entità finanziaria.

Le entità finanziarie informano tempestivamente l’autorità competente in merito a eventuali accordi contrattuali previsti per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, nonché del momento in cui una funzione diventa essenziale o importante.