1. Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario per l'adozione della decisione congiunta»). In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario per l'adozione della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate.