+Articolo 55 2.
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Articolo 55 2.
In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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