+Articolo 55 2.

Articolo 55 2.

In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all’articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito