+Articolo 5 Informazioni da fornire nel quadro della registrazione
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Articolo 5 Informazioni da fornire nel quadro della registrazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 5 1.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA comunica alle autorità competenti il valore totale delle attività gestite calcolato conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
Articolo 5 2.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA fornisce per ciascun FIA la documentazione promozionale o un estratto pertinente di tale documentazione o una descrizione generale della strategia di investimento. L’estratto pertinente della documentazione promozionale e la descrizione della strategia di investimento includono almeno le seguenti informazioni:

a) 

le principali categorie di attività in cui il FIA può investire;

b) 

i settori industriali, geografici o altri comparti di mercato o classi specifiche di attività che sono al centro della strategia di investimento;

c) 

la descrizione della politica del FIA in materia di assunzione prestiti o di leva finanziaria.

Articolo 5 3.
Le informazioni che il GEFIA deve fornire a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono elencate all’articolo 110, paragrafo 1, del presente regolamento. Per la comunicazione delle informazioni il GEFIA utilizza il modulo per la segnalazione di cui all’allegato IV.
Articolo 5 4.
Le informazioni raccolte dalle autorità competenti nell’Unione conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/61/UE sono condivise tra dette autorità e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), se necessario ai fini dell’adempimento delle loro funzioni.
Articolo 5 5.
Le informazioni richieste a fini di registrazione sono aggiornate e fornite ogni anno. Per ragioni inerenti all’esercizio dei loro poteri di cui all’articolo 46 della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti possono prescrivere al GEFIA di fornire le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/61/UE più frequentemente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito