+Articolo 77 2

Articolo 77 2

2.   Il calendario della decisione congiunta comprende le seguenti fasi:

a)

preparazione e diffusione della relazione sui rilevanti impedimenti individuati conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in consultazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'ABE;

b)

presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo della relazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni in cui sono ubicate le succursali significative;

c)

data in cui l'impresa madre nell'Unione trasmette all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti, se del caso, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

d)

dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni e altri membri del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti proposte dall'impresa madre nell'Unione a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi;

e)

elaborazione del progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione;

f)

finalizzazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione; e

g)

comunicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_EL -

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