1. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di relazione sui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e lo trasmette all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle filiazioni e delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative.
Essa può anche sottoporre il progetto di relazione agli altri membri del collegio di risoluzione e osservatori, se del caso e secondo le modalità concordate e descritte nel dettaglio nelle modalità e procedure scritte di funzionamento del collegio di risoluzione.