+Articolo 80 2
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Articolo 80 2
2. Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi:
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a)
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il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;
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b)
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i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta;
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c)
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i nomi delle pertinenti autorità competenti e i nomi delle autorità di risoluzione di succursali significative che sono state consultate in merito alla possibilità di risoluzione del gruppo, alle misure da adottare per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti, e alle eventuali osservazioni e misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione;
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d)
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i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;
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e)
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i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta;
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f)
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la data della decisione congiunta;
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g)
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le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni e il termine entro il quale le rispettive entità del gruppo danno seguito a tali misure;
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h)
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ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera g) ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;
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i)
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una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta;
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j)
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qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
- EULAW_EL -
EULAW_EL
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