+Articolo 80 2

Articolo 80 2

2.   Tale progetto include ciascuno dei seguenti elementi:

a)

il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta;

b)

i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta;

c)

i nomi delle pertinenti autorità competenti e i nomi delle autorità di risoluzione di succursali significative che sono state consultate in merito alla possibilità di risoluzione del gruppo, alle misure da adottare per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti, e alle eventuali osservazioni e misure alternative presentate dall'impresa madre nell'Unione;

d)

i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento;

e)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta;

f)

la data della decisione congiunta;

g)

le misure ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni e il termine entro il quale le rispettive entità del gruppo danno seguito a tali misure;

h)

ove le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione non siano accettate o siano accettate parzialmente dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dalle autorità di risoluzione delle filiazioni, una spiegazione del motivo per cui le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione sono giudicate non idonee a rimuovere i rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione e del motivo per cui le misure di cui alla lettera g) ridurrebbero o rimuoverebbero efficacemente tali impedimenti;

i)

una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta;

j)

qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_EL -

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