2. Ai fini dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, le passività emesse o stipulate dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE in uno Stato membro comprendono:
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a)
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passività create dopo tale data, anche laddove siano state create in base ad accordi pertinenti conclusi prima di tale data e comprese quelle create ai sensi di accordi e intese quadro tra le parti contraenti che disciplinano un insieme di passività;
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b)
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passività create prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale;
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c)
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passività derivanti da titoli di debito emessi dopo tale data;
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d)
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passività derivanti da titoli di debito emessi prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale.
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