+Articolo 24 Principi di carattere generale e informazione del cliente
---+Articolo 24 1.
---+Articolo 24 2.
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---+Article 24 3a.
---+Article 24 3b.
---+Article 24 3c.
---+Article 24 3d.
---+Article 24 3e.
---+Articolo 24 4.
---+Articolo 24 5.
---+Article 24 5a.
---+Articolo 24 6.
---+Articolo 24 7.
---+Articolo 24 8.
---+Articolo 24 9.
---+Article 24 9a.
---+Articolo 24 10.
---+Articolo 24 11.
---+Articolo 24 12.
---+Articolo 24 13.
---+Articolo 24 14.
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Articolo 24 Principi di carattere generale e informazione del cliente
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 24 1.
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Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.
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Articolo 24 2.
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Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con il target. L’impresa d’investimento adotta inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. L’impresa di investimento deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente.
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Articolo 24 3.
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Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
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Article 24 3a.
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Research produced by investment firms or by third parties and used by, or distributed to, investment firms, their clients or potential clients, shall be fair, clear and not misleading. Research shall be clearly identifiable as such or in similar terms, provided that all conditions laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 (
13
) applicable to the research are met.
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Article 24 3b.
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Investment firms providing portfolio management or other investment services or ancillary services shall ensure that the research they distribute to clients or potential clients which is paid for, in full or in part, by an issuer shall be labelled as ‘issuer-sponsored research’ only if it is produced in compliance with the EU code of conduct for issuer-sponsored research referred to in paragraph 3c.
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Article 24 3c.
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ESMA shall develop draft regulatory technical standards to establish an EU code of conduct for issuer-sponsored research. That code of conduct shall set out standards of independence and objectivity, and specify procedures and measures for the effective identification, prevention and disclosure of conflicts of interest. In developing the regulatory technical standards on the EU code of conduct for issuer-sponsored research, ESMA shall take into account the content and parameters of codes of conduct for issuer-sponsored research which have been established at national level prior to the date of application of the regulatory technical standards, especially where such codes have been widely endorsed and adhered to. ESMA shall also, where applicable, take into account the relevant obligations and standards on investment recommendations set out in Article 20 of Regulation (EU) No 596/2014. ESMA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 5 December 2025. Power is delegated to the Commission to supplement this Directive by adopting the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph of this paragraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. The EU code of conduct for issuer-sponsored research shall be made publicly available on ESMA’s website. ESMA shall assess at least every five years following the adoption of the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph of this paragraph, whether the EU code of conduct for issuer-sponsored research needs to be amended, in which case it shall submit draft regulatory technical standards to the Commission. Member States shall provide that investment firms that produce or distribute issuer-sponsored research have in place organisational arrangements to ensure that such research is produced in compliance with the EU code of conduct for issuer-sponsored research and complies with paragraphs 3a, 3b and 3e.
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Article 24 3d.
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Member States shall ensure that any issuer may submit its issuer-sponsored research, as referred to in paragraph 3b of this Article, to the relevant collection body as defined in Article 2, point (2), of Regulation (EU) 2023/2859 of the European Parliament and of the Council (
14
). When submitting that research to the collection body, the issuer shall ensure that it is accompanied by metadata specifying that the information complies with the EU code of conduct for issuer-sponsored research. Such research shall not be considered to be regulated information within the meaning of Directive 2004/109/EC nor investment research within the meaning of this Directive and shall therefore not be subject to the same level of regulatory scrutiny as regulated information or investment research.
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Article 24 3e.
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Research that is labelled as ‘issuer-sponsored research’ shall indicate on its front page in a clear and prominent way that it has been prepared in accordance with the EU code of conduct for issuer-sponsored research. Any other research material paid, in full or in part by the issuer but not prepared in compliance with that EU code of conduct for issuer-sponsored research shall be labelled as a marketing communication.
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Articolo 24 4.
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Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull’impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi. Tali informazioni comprendono:
a)
in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l’impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente di quanto segue:
i)
se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
ii)
se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l’impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
iii)
se l’impresa di investimento fornirà ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari ad essi raccomandati;
b)
le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l’indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2;
c)
le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, devono comprendere informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, anche sul costo eventuale della consulenza, ove rilevante, sul costo dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e sulle modalità di pagamento da parte di quest’ultimo, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.
Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell’investimento. Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto da un cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i)
il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione;
ii)
l’impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni.
Oltre ai requisiti di cui al terzo comma, l’impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione.
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Articolo 24 5.
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Le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 9 sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono autorizzare per tali informazioni un formato standardizzato.
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Article 24 5a.
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Investment firms shall provide all information required to be provided by this Directive to clients or potential clients in electronic format, except where the client or potential client is a retail client or potential retail client who has requested receiving the information on paper, in which case that information shall be provided on paper, free of charge. Investment firms shall inform retail clients or potential retail clients that they have the option of receiving the information on paper. Investment firms shall inform existing retail clients that receive the information required to be provided by this Directive on paper of the fact that they will receive that information in electronic format at least eight weeks before sending that information in electronic format. Investment firms shall inform those existing retail clients that they have the choice either to continue receiving information on paper or to switch to information in electronic format. Investment firms shall also inform existing retail clients that an automatic switch to the electronic format will occur if they do not request the continuation of the provision of the information on paper within that eight week period. Existing retail clients who already receive the information required to be provided by this Directive in electronic format do not need to be informed.
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Articolo 24 6.
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Ove un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto dell’Unione in materia di enti creditizi e credito al consumo specificamente riguardanti i requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dai paragrafi 3, 4 e 5.
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Articolo 24 7.
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Quando l’impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, essa:
a)
valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non devono essere limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti
i)
dall’impresa di investimento stessa o da entità che hanno con essa stretti legami o
ii)
da altre entità che hanno con l’impresa di investimento stretti legami o rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
b)
non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione.
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Articolo 24 8.
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Per la fornitura di un servizio di gestione del portafoglio l’impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorre comunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti; tali benefici sono esclusi dal presente paragrafo.
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Articolo 24 9.
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Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento non siano considerate in regola con gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 23 o del paragrafo 1 del presente articolo qualora paghino o percepiscano un onorario o una commissione o forniscano o ricevano benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio ao da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona operante per suo conto, a meno che i pagamenti o i benefici:
a)
abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
b)
non pregiudichino il rispetto del dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al primo comma o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Laddove applicabile, l’impresa di investimento informa inoltre la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente gli onorari, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d’investimento, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma.
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Article 24 9a.
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The provision of research by third parties to an investment firm providing portfolio management or other investment or ancillary services to clients shall be regarded as fulfilling the obligations under paragraph 1 if:
(a)
an agreement has been entered into between the investment firm and the third-party provider of execution services and research establishing a methodology for remuneration, including how the total cost of research is generally taken into account when establishing the total charges for investment services;
(b)
the investment firm informs its clients of its choice to pay either jointly or separately for execution services and research and makes available to them its policy on payments for execution services and research, including the type of information that can be provided depending on the firm’s choice of payment method and, where relevant, how the investment firm prevents or manages conflicts of interest pursuant to Article 23 when applying a joint payment method for execution services and research;
(c)
the investment firm assesses on an annual basis the quality, usability and value of the research used, as well as the ability of the research used to contribute to better investment decisions; ESMA may develop guidelines for investment firms for the purpose of conducting those assessments;
(d)
where the investment firm chooses to pay separately for execution services and third-party research, the provision of research by third parties to the investment firm is received in return for either of the following:
(i)
direct payments by the investment firm out of its own resources;
(ii)
payments from a separate research payment account controlled by the investment firm.
▼M8
For the purpose of this Article, research shall be understood as covering research material or services concerning one or several financial instruments or other assets, or the issuers or potential issuers of financial instruments, or as covering research material or services closely related to a specific industry or market such that it informs views on financial instruments, assets or issuers within that industry or market.
Research shall also comprise material or services that explicitly or implicitly recommend or suggest an investment strategy and provide a substantiated opinion as to the present or future value or price of financial instruments or assets, or otherwise contain analysis and original insights and reach conclusions based on new or existing information that could be used to inform an investment strategy and be relevant and capable of adding value to the investment firm’s decisions on behalf of clients being charged for that research.
For the purpose of this Article, trading commentary and other bespoke trade advisory services intrinsically linked to the execution of a transaction in financial instruments shall not be considered to be research. Where an investment firm receives research from a research provider who is not engaged in execution services and is not part of a financial services group that includes an investment firm that offers execution or brokerage services, the provision of such research to the investment firm is regarded as fulfilling the obligations under paragraph 1. In such cases, the investment firm shall comply with the requirement under the first subparagraph, point (c), of this paragraph. Where known to them, investment firms shall keep a record of the total costs attributable to third-party research provided to them. Upon request, such information shall be made available on an annual basis to the investment firm’s clients. By 5 December 2028, ESMA shall prepare a report with a comprehensive assessment of market developments regarding research within the meaning of this Article. That assessment shall incorporate at least the research coverage of listed firms, the evolution of the costs and quality of that research, the impact of joint payments on execution quality, the share of separate and joint payments made by investment firms to third party providers for execution services and research, and the level of fulfilment of the demand for research by investors and other buyers. Based on that report, the Commission may, if appropriate, submit to the European Parliament and to the Council a legislative proposal concerning changes to the rules laid down in this Directive regarding research.
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Articolo 24 10.
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L’impresa di investimento che fornisce servizi di investimento ai clienti evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il suo dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In particolare non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l’impresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.
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Articolo 24 11.
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Se un servizio di investimento è offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto, l’impresa di investimento informa il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e fornisce giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente. Quando i rischi derivanti da tale accordo o pacchetto offerto a un cliente al dettaglio sono verosimilmente diversi dai rischi associati ai componenti considerati separatamente, l’impresa di investimento fornisce una descrizione adeguata dei diversi elementi dell’accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi. L’ESMA, in collaborazione con l’ABE e l’EIOPA, elabora entro il 3 gennaio 2016 e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti al paragrafo 1.
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Articolo 24 12.
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In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti aggiuntivi rispetto a quanto disposto dal presente articolo. Tali requisiti devono essere obiettivamente giustificati e proporzionati vista la necessità di far fronte ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebiti ritardi e comunque almeno due mesi prima della data prevista per la loro entrata in vigore, gli eventuali requisiti che intendono imporre in applicazione del presente paragrafo. La notifica include la motivazione di tali requisiti. Eventuali requisiti aggiuntivi di questo tipo non devono limitare o altrimenti influenzare i diritti delle imprese di investimento di cui agli articoli 34 e 35 della presente direttiva. Entro due mesi dalla notifica di cui al secondo comma, la Commissione fornisce il suo parere sulla proporzionalità e sulla motivazione dei requisiti aggiuntivi. La Commissione comunica agli Stati membri e pubblica sul suo sito web i requisiti aggiuntivi imposti in conformità del presente paragrafo. Gli Stati membri possono mantenere gli eventuali obblighi aggiuntivi notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2006/73/CE prima del 2 luglio 2014, purché siano soddisfatte le condizioni previste in tale articolo.
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Articolo 24 13.
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di assicurare che le imprese di investimento rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti, comprese
a)
le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti;
b)
i dettagli circa il contenuto e il formato dell’informazione per i clienti per quanto riguarda la classificazione dei clienti, le imprese di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari, i costi e gli oneri;
c)
i criteri per la valutazione di una gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato;
d)
i criteri per valutare il rispetto, da parte delle imprese che ricevono incentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale secondo il miglior interesse del cliente.
Nel definire gli obblighi di informazione sugli strumenti finanziari in relazione al paragrafo 4, lettera b), occorre includere i dati sulla struttura del prodotto tenendo conto laddove applicabile di ogni pertinente obbligo di informazione standardizzata previsto dal diritto dell’Unione.
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Articolo 24 14.
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Gli atti delegati di cui al paragrafo 13 prendono in considerazione:
a)
la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
b)
la natura e la gamma dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari;
c)
la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso dei paragrafi 4 e 5, la loro classificazione come controparti qualificate.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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