+Articolo 35bis 6.

Articolo 35bis 6.

In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), non informano l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determinano che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o sono informate di tale circostanza dall’autorità richiedente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito