+Articolo 35bis 6.
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Articolo 35bis 6.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), non informano l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determinano che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o sono informate di tale circostanza dall’autorità richiedente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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