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+Articolo 13 2. |
Articolo 13 2.Per quanto riguarda l'ammoniaca, la Commissione, nel suo riesame, valuta in particolare:
a)
le prove scientifiche più recenti;
b)
gli aggiornamenti del documento d'orientamento dell'UNECE del 2014 relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti da fonti agricole («documento di orientamento sull'ammoniaca») ( 4 ) e del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricoleper ridurre le emissioni di ammoniaca ( 5 ), da ultimo modificati nel 2014;
c)
gli aggiornamenti delle migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
d)
le misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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