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Preamble: 1***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (89/117/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, vista la proposta della Commissione (1), in cooperazione con il Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la creazione di un mercato interno europeo presuppone che le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un altro Stato membro vengano trattate allo stesso modo delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale nello stesso Stato membro; che, per quanto riguarda la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, ciò significa che è sufficiente che le succursali di istituti con sede sociale in un altro Stato membro pubblichino i documenti relativi ai conti annuali della propria impresa nel loro insieme; considerando che, nell'ambito di un diverso strumento di coordinamento degli obblighi di pubblicità concernenti le succursali, è previsto che alcuni tipi di società, comprese le banche e altri istituti finanziari, soggetti al diritto di uno Stato membro pubblichino alcuni atti ed alcune informazioni concernenti le succursali stabilite in un altro Stato membro; che, per quanto concerne la pubblicità dei documenti contabili, si fa riferimento a disposizioni specifiche che devono essere adottate per le banche e per gli altri istituti finanziari; considerando che dopo l'adozione della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (4), non appare più giustificata la prassi attuale di alcuni Stati membri consistente nell'esigere, dalle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stati membri, la pubblicazione di conti annuali concernenti la loro attività; che inoltre la pubblicazione dei conti annuali di succursali non permette di dare al pubblico, in particolare ai creditori, un'idea sufficiente della situazione finanziaria dell'impresa, poiché non si può percepire isolatamente una parte di un tutto organico; considerando d'altra parte che nell'attuale stadio di integrazione non può essere trascurata la necessità di talune informazioni sull'attività delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; che tuttavia occorre limitare l'ampiezza di queste informazioni per evitare distorsioni di concorrenza; considerando tuttavia che la presente direttiva riguarda soltanto gli obblighi di pubblicità per i conti annuali, ma non riguarda in alcun modo gli obblighi di informazione che incombono alle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari in virtù di altre disposizioni, nell'ambito, per esempio, del diritto sociale, per quanto riguarda il diritto all'informazione dei dipendenti, del diritto di sorveglianza bancaria per gli enti creditizi e gli istituti finanziari del paese ospite, e del diritto fiscale, nonché per scopi statistici; considerando che, per le succursali di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, la parità delle condizioni di concorrenza significa, da un lato, che tali succursali devono osservare, per la pubblicazione di documenti relativi ai conti annuali, un livello eguale o equivalente a quello vigente nella Comunità, ma anche, d'altro lato, che queste succursali non devono essere obbligate a pubblicare conti annuali concernenti la loro attività qualora esse soddisfino la suddetta condizione; considerando che l'equivalenza dei documenti relativi ai conti annuali degli enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale in un paese terzo, richiesta dalla presente direttiva, può porre problemi di valutazione; che pertanto l'esame di questi e di altri problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della stessa, richiede che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare la proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la suddetta cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/569/CEE (2); che tuttavia, ove si tratti di esaminare problemi relativi agli enti creditizi, il comitato dovrà avere una composizione appropriata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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