Articolo 4
Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori almeno una volta all'anno, una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro.
L'autorità o le autorità di cui all'articolo 8 possono cooperare nell'elaborazione della guida.