|
+Articolo 12 |
Articolo 12Articolo 12 1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse — fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e — fa firmare detto documento dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca. 2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia. I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate e timbrate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia firmata del o dei documenti corrispondenti ad ogni persona che riceve una parte delle catture. Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|