+CAPO III Obblighi del comandante
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---+Articolo 10
---+Articolo 11
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CAPO III Obblighi del comandante
CAPO III Obblighi del comandante
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 8
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Articolo 8 1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato. 2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp., segue le procedure seguenti:
a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura;
b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie;
c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica;
d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida.
Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
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Articolo 9
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Articolo 9
▼M1
Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida. Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.
▼B
Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
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Articolo 10
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Articolo 10 1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura:
a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;
b) in caso di sbarco
▼M2
— fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e
▼B
— fa firmare detto documento alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.
2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia. I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture. Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
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Articolo 11
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Articolo 11 Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
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Articolo 12
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Articolo 12 1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse
▼M2
— fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e
▼B
— fa firmare detto documento dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.
2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia. I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate e timbrate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia firmata del o dei documenti corrispondenti ad ogni persona che riceve una parte delle catture. Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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