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+Articolo 18 Sanzioni |
Articolo 18 SanzioniArticolo 18 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Ciò può comprendere anche misure appropriate che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi per detergenti che non sono conformi al presente regolamento. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva. Tali norme comprendono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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