+Articolo 12 3.

Articolo 12 3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove agli enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata in base a un anno contabile che non corrisponde all’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito