+Articolo 12 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi
---+Articolo 12 1.
---+Articolo 12 2.
---+Articolo 12 3.
---+Articolo 12 4.
---+Articolo 12 5.

Articolo 12 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi meno significativi

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 12 1.

Le informazioni segnalate da enti creditizi meno significativi su base consolidata di cui all’articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

a) 

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b) 

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c) 

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

Articolo 12 2.
Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 12 3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove agli enti creditizi meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata in base a un anno contabile che non corrisponde all’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.
Articolo 12 4.

Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 11 entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per i seguenti enti:

a) 

enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento;

b) 

enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a).

Articolo 12 5.
Le ANC decidono quando gli enti creditizi debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito