+Articolo 14 8.

Articolo 14 8.

Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per le segnalazioni trimestrali successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito