+Articolo 14 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo
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Articolo 14 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 14 1.
I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza in base all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all’ANC di riferimento.
Articolo 14 2.

Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.

Articolo 14 3.
Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del ►M3  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
Articolo 14 4.
I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento.
Articolo 14 5.
Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato II.
Articolo 14 6.
Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 ◄ da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.
Articolo 14 7.
In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, le segnalazioni di informazioni finanziarie a fini di vigilanza effettuate dagli enti creditizi meno significativi il valore delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro includono le informazioni specificate nell’allegato III. A tale fine, il valore totale delle attività dell’ente creditizio meno significativo è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.
Articolo 14 8.
Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 2, 3, 5 e 6 dalla data di riferimento per le segnalazioni trimestrali successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 7 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.
Articolo 14 9.
Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.
Articolo 14 10.
Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito