+Articolo 12 Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi
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Articolo 12 Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 12 1.
Un importatore che ritiene o ha motivo di credere che un motore non sia conforme al presente regolamento e, in particolare, alla sua omologazione UE, non immette il motore sul mercato fintanto che non sia stato reso conforme.

L'importatore ne informa senza indebiti ritardi il costruttore, le autorità di vigilanza del mercato, nonché l'autorità di omologazione che ne ha rilasciato l'omologazione UE.

Articolo 12 2.
Un importatore che ha motivo di credere o ritiene che un motore che ha immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento avvia immediatamente un'indagine sulle cause della sospetta mancata conformità e stabilisce la probabilità che essa si verifichi.

Sulla base dei risultati della sua indagine, l'importatore adotta misure correttive e ne informa il costruttore per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito