+CAPO II OBBLIGHI GENERALI
---+Articolo 5 Obblighi degli Stati membri
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
---+Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
---+Articolo 7 Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
---+Articolo 8 Obblighi generali dei costruttori
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
------+Articolo 8 4.
------+Articolo 8 5.
------+Articolo 8 6.
------+Articolo 8 7.
------+Articolo 8 8.
------+Articolo 8 9.
------+Articolo 8 10.
------+Articolo 8 11.
---+Articolo 9 Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
---+Articolo 10 Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato
---+Articolo 11 Obblighi generali degli importatori
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
------+Articolo 11 7.
---+Articolo 12 Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Obblighi generali dei distributori
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
---+Articolo 14 Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
---+Articolo 15 Obblighi degli OEM in relazione all'installazione dei motori
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
------+Articolo 15 6.
---+Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori
---+Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

CAPO II OBBLIGHI GENERALI

CAPO II OBBLIGHI GENERALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 5 Obblighi degli Stati membri

Obblighi degli Stati membri

Articolo 6 Obblighi delle autorità di omologazione

Obblighi delle autorità di omologazione

Articolo 7 Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

Articolo 8 Obblighi generali dei costruttori

Obblighi generali dei costruttori

Articolo 9 Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi

Obblighi dei costruttori in relazione ai motori non conformi

Articolo 10 Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

Articolo 10

Obblighi dei rappresentanti dei costruttori per la vigilanza del mercato

Come minimo, i rappresentanti dei costruttori incaricati della vigilanza del mercato eseguono i seguenti compiti, che sono specificati nel mandato scritto ricevuto dal costruttore:

a) 

garantire che la scheda di omologazione UE e i suoi allegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e, se del caso, una copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 31, possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni successivi all'immissione sul mercato di un motore;

b) 

fornire all'autorità di omologazione, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un motore;

c) 

cooperare con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, su loro richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito del mandato.

Articolo 11 Obblighi generali degli importatori

Obblighi generali degli importatori

Articolo 12 Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

Obblighi degli importatori in relazione ai motori non conformi

Articolo 13 Obblighi generali dei distributori

Obblighi generali dei distributori

Articolo 14 Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi

Obblighi dei distributori in relazione ai motori non conformi

Articolo 15 Obblighi degli OEM in relazione all'installazione dei motori

Obblighi degli OEM in relazione all'installazione dei motori

Articolo 16 Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Articolo 16

Applicazione degli obblighi dei costruttori agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore che mettono a disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure che modificano tale motore in modo tale da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili, sono considerati costruttori ai fini del presente regolamento e, in particolare, sono soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

Articolo 17 Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

Articolo 17

Obbligo di notifica per gli operatori economici e gli OEM

Gli operatori economici e gli OEM comunicano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato il nominativo di:

a) 

qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un motore;

b) 

qualsiasi operatore economico o, se individuabile, qualsiasi OEM cui essi abbiano fornito un motore.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito