+Articolo 18 5.

Articolo 18 5.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli per i parametri da utilizzare per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori, compresi i relativi modi di funzionamento, e i dettagli tecnici volti a impedire manomissioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Entro il 31 dicembre 2016, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito