+Articolo 20 1.
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Articolo 20 1.
I costruttori presentano una domanda distinta di omologazione UE per ogni tipo di motore o di famiglia di motori all'autorità di omologazione di uno Stato membro e ciascuna domanda è accompagnata dalla documentazione informativa di cui all'articolo 21. Per un determinato tipo di motore o, ove applicabile, una determinata famiglia di motori si presenta una sola domanda e a una sola autorità di omologazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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