+Articolo 20 Domanda di omologazione
---+Articolo 20 1.
---+Articolo 20 2.
---+Articolo 20 3.
---+Articolo 20 4.

Articolo 20 Domanda di omologazione

Domanda di omologazione

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 20 1.
I costruttori presentano una domanda distinta di omologazione UE per ogni tipo di motore o di famiglia di motori all'autorità di omologazione di uno Stato membro e ciascuna domanda è accompagnata dalla documentazione informativa di cui all'articolo 21. Per un determinato tipo di motore o, ove applicabile, una determinata famiglia di motori si presenta una sola domanda e a una sola autorità di omologazione.
Articolo 20 2.
I costruttori mettono a disposizione del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione UE un motore conforme al tipo di motore o, nel caso di una famiglia di motori, alle caratteristiche del motore capostipite descritte nella documentazione informativa di cui all'articolo 21.
Articolo 20 3.
Nel caso di una domanda di omologazione UE di una famiglia di motori, se l'autorità di omologazione stabilisce che, riguardo al motore capostipite scelto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la domanda trasmessa non rappresenta perfettamente la famiglia di motori descritta nella documentazione informativa di cui all'articolo 21, i costruttori mettono a disposizione un motore capostipite alternativo e, se necessario, un motore capostipite supplementare considerato rappresentativo della famiglia di motori dall'autorità di omologazione.
Articolo 20 4.
Entro un mese dall'inizio della produzione del tipo di motore o della famiglia di motori omologati, i costruttori presentano il piano iniziale per il monitoraggio dei motori in servizio all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di quel tipo di motore o, ove applicabile, di una famiglia di motori.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito