+Articolo 21 Fascicolo informativo
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Articolo 21 Fascicolo informativo
Fascicolo informativo
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 21 1.
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Il richiedente trasmette all'autorità di omologazione un fascicolo informativo che comprende:
a)
una scheda informativa, compreso un elenco di carburanti di riferimento e, ove richiesto dal costruttore, altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e descritti conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 4 («scheda informativa»);
b)
tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti in relazione al tipo di motore o, ove applicabile, al motore capostipite;
c)
ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione di una domanda di omologazione UE.
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Articolo 21 2.
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La documentazione informativa può essere fornita in formato cartaceo o elettronico accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione.
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Articolo 21 3.
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati, entro il 31 dicembre 2016, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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