+Articolo 21 Fascicolo informativo
---+Articolo 21 1.
---+Articolo 21 2.
---+Articolo 21 3.

Articolo 21 Fascicolo informativo

Fascicolo informativo

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 21 1.

Il richiedente trasmette all'autorità di omologazione un fascicolo informativo che comprende:

a) 

una scheda informativa, compreso un elenco di carburanti di riferimento e, ove richiesto dal costruttore, altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e descritti conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 4 («scheda informativa»);

b) 

tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti in relazione al tipo di motore o, ove applicabile, al motore capostipite;

c) 

ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione di una domanda di omologazione UE.

Articolo 21 2.
La documentazione informativa può essere fornita in formato cartaceo o elettronico accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione.
Articolo 21 3.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il modello della scheda informativa e della documentazione informativa. Tali atti di esecuzione sono adottati, entro il 31 dicembre 2016, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito