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+Articolo 22 5. |
Articolo 22 5.Mediante l'IMI, l'autorità di omologazione:
a)
mette a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rilasciato, o, ove applicabile, esteso entro un mese dal rilascio della relativa scheda di omologazione UE;
b)
mette senza ritardo a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che ha rifiutato di rilasciare o ha revocato, unitamente alle motivazioni di tali decisioni;
c)
entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, trasmette a tale autorità di omologazione una copia della scheda di omologazione UE del tipo di motore o della famiglia di motori, se tale scheda esiste, unitamente al fascicolo di omologazione di cui al paragrafo 6 per ciascun tipo di motore o ciascuna famiglia di motori per i quali ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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