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+Articolo 25 2. |
Articolo 25 2.La prova di un tipo di motore o di una famiglia di motori intesa a stabilire se soddisfa i limiti di emissione stabiliti dal presente regolamento è effettuata utilizzando i seguenti carburanti di riferimento o combinazioni di carburanti appropriati:
a)
gasolio;
b)
benzina;
c)
miscela benzina/gasolio per i motori a due tempi ad accensione comandata;
d)
gas naturale/biometano;
e)
gas di petrolio liquefatti (GPL);
f)
etanolo. Il tipo di motore o la famiglia di motori rispettano inoltre i limiti di emissione dei gas di scarico stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati inclusi da un costruttore in una domanda di omologazione UE e descritti nella documentazione informativa. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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