+Articolo 25 Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE
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Articolo 25 Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE
Esecuzione delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 25 1.
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I risultati finali delle prove delle emissioni di gas di scarico per i motori oggetto del presente regolamento sono calcolati applicando quanto segue ai risultati delle prove di laboratorio:
a)
le emissioni di gas dal basamento, ove richiesto dal paragrafo 3 e non ancora incluso nella misurazione di laboratorio;
b)
eventuali coefficienti di aggiustamento necessari, ove richiesto dal paragrafo 3 e nel caso in cui il motore comprenda un sistema di post-trattamento dei gas di scarico;
c)
rispetto a tutti i motori, i fattori di deterioramento appropriati ai periodi di durabilità delle emissioni specificati nell'allegato V.
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Articolo 25 2.
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La prova di un tipo di motore o di una famiglia di motori intesa a stabilire se soddisfa i limiti di emissione stabiliti dal presente regolamento è effettuata utilizzando i seguenti carburanti di riferimento o combinazioni di carburanti appropriati:
c)
miscela benzina/gasolio per i motori a due tempi ad accensione comandata;
e)
gas di petrolio liquefatti (GPL);
Il tipo di motore o la famiglia di motori rispettano inoltre i limiti di emissione dei gas di scarico stabiliti nel presente regolamento per quanto riguarda gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati inclusi da un costruttore in una domanda di omologazione UE e descritti nella documentazione informativa.
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Articolo 25 3.
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Per quanto riguarda l'esecuzione delle prove e delle misurazioni, devono essere soddisfatte le prescrizioni tecniche per quanto riguarda:
a)
apparecchi e procedure per l'esecuzione delle prove;
b)
apparecchi e procedure per la misurazione delle emissioni e il campionamento;
c)
metodi di valutazione dei dati e calcoli;
d)
metodo per la determinazione dei fattori di deterioramento;
e)
riguardo ai motori nelle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB e ATS che rispettano i limiti di emissioni della fase V specificati nell'allegato II:
i)
metodi per tenere in considerazione le emissioni di gas dal basamento;
ii)
metodi per determinare e tenere in considerazione la rigenerazione continua o periodica dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico;
f)
in relazione ai motori a controllo elettronico nelle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL e RLR che rispettano i limiti di emissioni della fase V specificati nell'allegato II e che utilizzano il controllo elettronico per determinare sia la quantità sia i tempi di iniezione del carburante o che utilizzano il controllo elettronico per attivare, disattivare o modulare il sistema di controllo delle emissioni usato per ridurre gli NOx:
i)
strategie di controllo delle emissioni, compresa la documentazione necessaria per dimostrare tali strategie;
ii)
misure di controllo degli NOx, compreso il metodo usato per dimostrare tali misure di controllo;
iii)
superficie associata al pertinente ciclo di prova in regime stazionario non stradale in cui sia controllato l'ammontare di cui le emissioni sono autorizzate a superare i limiti di emissione stabiliti nell'allegato II;
iv)
selezione da parte del servizio tecnico di ulteriori punti di misurazione all'interno della superficie di controllo durante la prova al banco.
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Articolo 25 4.
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che integra il presente regolamento fissando:
a)
la metodologia per adeguare i risultati delle prove di laboratorio delle emissioni al fine di includere i fattori di deterioramento di cui al paragrafo 1, lettera c);
b)
le caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, alle prescrizioni per la descrizione di altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati descritti nella documentazione informativa;
c)
le prescrizioni tecniche dettagliate e alle caratteristiche per l'esecuzione delle misurazioni e delle prove di cui al paragrafo 3;
d)
il metodo usato per misurare il numero di particelle, tenendo conto delle specifiche previste nella serie 06 del regolamento UNECE n. 49;
e)
lle prescrizioni tecniche dettagliate applicabili alle prove su motori a doppia alimentazione o su motori monocarburante alimentati a gas di cui all'allegato II.
Tali atti delegati sono adottati entro il 31 dicembre 2016.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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