+Articolo 29 Rilascio e notifica di modifiche
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Articolo 29 Rilascio e notifica di modifiche

Rilascio e notifica di modifiche

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 29 1.
In caso di estensione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente, senza ritardi ingiustificati, la scheda di omologazione UE aggiornata di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, compresi i suoi allegati e l'indice del fascicolo di omologazione.
Articolo 29 2.
In caso di revisione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia senza ritardi ingiustificati al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l'indice corretto del fascicolo di omologazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 29 3.
L'autorità di omologazione, mediante l'IMI, notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche apportate alle omologazioni UE in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito