+Articolo 29 Rilascio e notifica di modifiche
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---+Articolo 29 3.
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Articolo 29 Rilascio e notifica di modifiche
Rilascio e notifica di modifiche
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 29 1.
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In caso di estensione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia al richiedente, senza ritardi ingiustificati, la scheda di omologazione UE aggiornata di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, compresi i suoi allegati e l'indice del fascicolo di omologazione.
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Articolo 29 2.
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In caso di revisione di un'omologazione UE, l'autorità di omologazione rilascia senza ritardi ingiustificati al richiedente, a seconda dei casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso l'indice corretto del fascicolo di omologazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, secondo comma.
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Articolo 29 3.
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L'autorità di omologazione, mediante l'IMI, notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le modifiche apportate alle omologazioni UE in conformità dell'articolo 22, paragrafo 5.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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