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+Articolo 40 1. |
Articolo 40 1.Se un costruttore cui è stata rilasciata un'omologazione UE è costretto, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008, a richiamare i motori immessi sul mercato, installati o meno su macchine mobili non stradali, sulla base del fatto che costituiscono un grave rischio per quanto riguarda la tutela dell'ambiente o la salute pubblica, tale costruttore:
a)
informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE; e
b)
propone a detta autorità di omologazione una serie di rimedi idonei ad affrontare il grave rischio. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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