+Articolo 46 Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
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Articolo 46 Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 46 1.
Il servizio tecnico può, esclusivamente con il consenso dell'autorità di omologazione che li ha designati, subappaltare compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, oppure far svolgere queste attività da un'affiliata.

In tali casi, il servizio tecnico si assicura che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 45 e ne informa di conseguenza l'autorità di omologazione che li ha designati.

Articolo 46 2.
Il servizio tecnico si assume l'intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.
Articolo 46 3.
Il servizio tecnico tiene a disposizione dell'autorità di omologazione che lo ha designato i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito