+Articolo 46 Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
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Articolo 46 Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 46 1.
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Il servizio tecnico può, esclusivamente con il consenso dell'autorità di omologazione che li ha designati, subappaltare compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, oppure far svolgere queste attività da un'affiliata. In tali casi, il servizio tecnico si assicura che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 45 e ne informa di conseguenza l'autorità di omologazione che li ha designati.
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Articolo 46 2.
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Il servizio tecnico si assume l'intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.
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Articolo 46 3.
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Il servizio tecnico tiene a disposizione dell'autorità di omologazione che lo ha designato i pertinenti documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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