+Articolo 58 6.

Articolo 58 6.

Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, i motori di transizione soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:

a) 

sono conformi ai tipi di motore o alle famiglie di motori la cui omologazione UE non è più valida ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e, alle date di produzione dei motori, sono provvisti di un'omologazione UE valida che ottempera ai più recenti limiti di emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile il 5 ottobre 2016;

b) 

rientrano in una fascia di potenza che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione; oppure

c) 

sono utilizzati o destinati a essere utilizzati in un'applicazione che il 5 ottobre 2016 non era soggetta a omologazione relativamente all'emissione di inquinanti a livello dell'Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito