+Articolo 60 3.

Articolo 60 3.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle disposizioni di deroga di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, e il monitoraggio dei risultati delle prove di emissione di cui all'articolo 19 e le relative conclusioni.

Inoltre, la relazione valuta le prove necessarie per l'omologazione UE di cui agli articoli 24 e 25, con un'attenzione particolare alla misura in cui tali prove corrispondono alle reali condizioni operative del motore e valuta altresì la fattibilità dell'introduzione di prove per le emissioni di particolato inquinante nell'ambito delle prove in servizio di cui all'articolo 19.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito