Articolo 60 3.
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'uso delle disposizioni di deroga di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, e il monitoraggio dei risultati delle prove di emissione di cui all'articolo 19 e le relative conclusioni. Inoltre, la relazione valuta le prove necessarie per l'omologazione UE di cui agli articoli 24 e 25, con un'attenzione particolare alla misura in cui tali prove corrispondono alle reali condizioni operative del motore e valuta altresì la fattibilità dell'introduzione di prove per le emissioni di particolato inquinante nell'ambito delle prove in servizio di cui all'articolo 19.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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