+Articolo 6 2.
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Articolo 6 2.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che rimangono terreni forestali», qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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