+Articolo 6 2.

Articolo 6 2.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da «terreni convertiti in terreni forestali» a «terreni forestali che rimangono terreni forestali», qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito