+Articolo 12 1.
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Articolo 12 1.
Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno, dell'obiettivo o del bilancio rispettivamente fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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