+Articolo 12 Strumenti di flessibilità generali
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Articolo 12 Strumenti di flessibilità generali

Strumenti di flessibilità generali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 12 1.
Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno, dell'obiettivo o del bilancio rispettivamente fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento.
Articolo 12 2.
Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente rispettivamente all'impegno, all'obiettivo o al bilancio fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, si tiene conto della quantità trasferita.
Articolo 12 3.
Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 12 4.
Gli Stati membri dovrebbero usare i proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, generati dai trasferimenti a norma del paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.
Articolo 12 5.
Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito